Credito d’imposta sul gasolio: pronta la piattaforma per le domande dal 1 settembre

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Da oggi diventa operativa la misura destinata a compensare, almeno in parte, l’aumento dei costi del gasolio sostenuto dalle imprese di autotrasporto. A partire dal 1° settembre 2026 è infatti possibile presentare domanda per ottenere il credito d’imposta relativo ai maggiori costi del carburante acquistato nel periodo compreso tra marzo e agosto 2026.

Le richieste potranno essere trasmesse fino alle ore 23:59 del 15 settembre 2026, utilizzando l’apposita piattaforma messa a disposizione dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Le modalità operative della misura sono state definite con il decreto direttoriale n. 301 del 28 agosto 2026.

Le risorse complessivamente disponibili ammontano a 386,2 milioni di euro. L’agevolazione viene concessa sotto forma di credito d’imposta e può arrivare a coprire fino al 70% dell’incremento di spesa sostenuto, calcolato rispetto al prezzo medio del gasolio registrato nel mese di febbraio 2026.


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Credito d'imposta gasolio

Come viene calcolato il credito d’imposta

Il valore assunto come riferimento per febbraio 2026 è stato fissato in 1,39415 euro per litro, al netto dell’Iva.

Di conseguenza, il credito d’imposta non corrisponde al 70% dell’intero costo sostenuto per acquistare il carburante. La percentuale viene applicata esclusivamente alla maggiore spesa registrata rispetto al parametro stabilito per febbraio.

Il conteggio viene effettuato direttamente dalla piattaforma sulla base dei quantitativi di carburante dichiarati e degli importi considerati ammissibili.

Qualora la somma dei crediti spettanti alle imprese superasse le risorse disponibili, gli importi riconosciuti potranno essere rideterminati in proporzione al plafond complessivo.

Per finanziare l’intervento sono stati stanziati complessivamente 386,2 milioni di euro.

Sono ammessi gli acquisti di carburante effettuati dal 1° marzo al 31 agosto 2026. Ai fini dell’agevolazione è determinante la data in cui è stato realmente effettuato il rifornimento e non quella riportata come data di emissione della fattura.

Pertanto, una fattura emessa nel mese di settembre può essere considerata valida qualora documenti un rifornimento effettuato ad agosto. Viceversa, non è agevolabile una fattura emessa a marzo se il carburante a cui si riferisce è stato acquistato nel mese di febbraio.

Chi ha diritto al bonus gasolio

Possono accedere alla misura le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia che esercitano le attività di trasporto individuate dalla normativa e utilizzano veicoli che rispettano i requisiti previsti.

Nel settore del trasporto merci sono ammessi i veicoli appartenenti alla categoria N con massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 7,5 tonnellate.

Per quanto riguarda invece il trasporto di persone, l’agevolazione interessa gli autobus classificati nelle categorie M2 e M3.

In entrambi i casi i mezzi interessati devono appartenere alle classi ambientali Euro V oppure Euro VI.

Per il trasporto merci, inoltre, il credito è riconosciuto alle imprese che effettuano attività per conto terzi, mentre non è previsto per il trasporto in conto proprio.

Tra gli acquisti che possono concorrere alla determinazione del beneficio rientra anche l’HVO, a condizione che sia destinato ai veicoli che possiedono i requisiti richiesti.

Presentazione telematica con SPID o CIE

La richiesta deve essere inoltrata esclusivamente per via telematica tramite la piattaforma dedicata dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Per accedere al servizio è necessario utilizzare lo SPID o la CIE del titolare, nel caso di impresa individuale, oppure del legale rappresentante della società.

Una volta effettuata la registrazione dell’impresa, è possibile delegare un altro soggetto alla compilazione e all’invio della pratica. La delega, tuttavia, deve essere conferita a una persona fisica, che viene identificata mediante il proprio codice fiscale.

Di conseguenza, l’impresa può rivolgersi anche a un’associazione di categoria o a un intermediario, purché venga individuata la persona fisica incaricata di effettuare concretamente l’accesso e la trasmissione attraverso il sistema.


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Credito d'imposta gasolio

Massima attenzione alla compilazione del file delle fatture

Uno degli aspetti più importanti della procedura riguarda il file contenente i dati delle fatture da allegare alla richiesta. Non a caso, una parte significativa dei chiarimenti pubblicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nelle FAQ riguarda proprio la corretta predisposizione di questo documento.

Il file deve obbligatoriamente essere utilizzato nel formato XLSX e non nel precedente formato XLS. Inoltre, non deve essere modificato il nome originario attribuito al documento al momento del download.

Gli importi inseriti devono essere indicati al netto dell’Iva.

In particolare, nella colonna C deve essere riportato il valore complessivo della fattura, mentre nella colonna D deve essere inserito esclusivamente l’importo riferibile al gasolio impiegato per la trazione dei veicoli che possono beneficiare del credito.

Se, ad esempio, una fattura comprende contemporaneamente gasolio, AdBlue, benzina, pedaggi autostradali o altri beni e servizi, nella colonna C dovrà essere indicato il totale del documento. Nella colonna D, invece, dovrà comparire solamente la quota relativa al gasolio effettivamente agevolabile.

Differenza tra fatture CARB e NOCARB

Particolare attenzione deve essere riservata anche alla corretta classificazione delle fatture come CARB o NOCARB.

La classificazione CARB deve essere utilizzata quando all’interno della fattura è presente almeno una targa riferita a un veicolo rifornito che possiede i requisiti per beneficiare del ristoro.

La voce NOCARB deve invece essere utilizzata quando nel documento non è indicata direttamente la targa del mezzo.

Nel caso in cui le targhe siano riportate esclusivamente in un allegato distinto dalla fattura, il documento deve essere gestito secondo le indicazioni previste per le fatture nelle quali la targa non compare direttamente nel documento principale.

Occorre prestare attenzione anche alle cosiddette “targhe jolly”. La loro presenza non determina automaticamente l’esclusione dell’intera fattura, ma la quantità di carburante riferibile ai mezzi che non possiedono i requisiti richiesti deve essere esclusa dal calcolo del credito.

Carte carburante e contratti di netting

Ulteriori regole riguardano gli acquisti effettuati tramite carte carburante e contratti di netting.

Quando una fattura non è transitata attraverso il Sistema di Interscambio, nel campo relativo al riferimento del documento deve essere indicato il numero della fattura seguendo le modalità specificate nelle FAQ.

Se, invece, il documento è stato trasmesso attraverso lo SDI, deve essere riportato l’IdSdI associato alla singola fattura, reperibile all’interno del relativo file dei metadati.

Un errore nell’indicazione dell’IdSdI oppure una classificazione non corretta tra CARB e NOCARB può comportare la necessità di annullare la domanda già presentata e trasmetterne una nuova.

Anche in presenza di fatture contenenti più tipologie di spesa è quindi essenziale distinguere correttamente l’importo complessivo del documento dalla sola quota di gasolio che può concorrere alla determinazione dell’agevolazione.


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Acquisti di carburante effettuati all’estero

In determinate circostanze possono essere presi in considerazione anche i rifornimenti effettuati fuori dall’Italia. In questi casi, però, la compilazione richiede alcune informazioni aggiuntive.

Le FAQ del MIT prevedono specifiche modalità per indicare la partita Iva del fornitore, il codice del Paese e il riferimento della fattura.

Gli eventuali zeri presenti all’inizio della partita Iva devono essere conservati, mentre alcuni caratteri speciali devono essere sostituiti secondo le istruzioni previste dal Ministero.

Nel caso delle operazioni di netting è particolarmente importante individuare correttamente il Paese del soggetto che emette la fattura e gestisce il servizio associato alla carta carburante. Tale Paese, infatti, potrebbe essere diverso da quello nel quale il mezzo ha materialmente effettuato il rifornimento.

Non possono essere inserite nella procedura le fatture riconducibili a un fornitore effettivo dotato di partita Iva svizzera.

Possono invece essere considerate, nel rispetto di tutti gli altri requisiti, le fatture riferibili a fornitori con partita Iva attribuita da uno Stato membro dell’Unione europea.

Carburante della cisterna aziendale: quando è ammesso

Può concorrere al credito d’imposta anche il carburante acquistato per alimentare una cisterna privata dell’impresa, ma esclusivamente per la quantità successivamente utilizzata per la trazione dei veicoli ammessi alla misura.

Qualora dalla medesima cisterna vengano riforniti sia mezzi agevolabili sia veicoli esclusi dal beneficio, l’impresa è tenuta a separare e sottrarre i quantitativi destinati a questi ultimi.

Non è invece ammesso il gasolio utilizzato per alimentare i gruppi frigoriferi montati sui semirimorchi. L’agevolazione riguarda infatti il carburante impiegato per la trazione dei veicoli e non quello consumato per il funzionamento di apparecchiature o impianti ausiliari.

Errori nella domanda: possibile un nuovo invio entro il 15 settembre

Nel caso in cui, dopo la trasmissione, l’impresa si accorga di aver commesso un errore oppure di aver dimenticato una fattura, la procedura consente di intervenire, ma non attraverso la modifica diretta della pratica già presentata.

È necessario cancellare la richiesta precedentemente trasmessa attraverso la sezione “Gestione richiesta” e successivamente predisporre e inviare una nuova domanda completa e corretta.

Questa possibilità è disponibile esclusivamente durante il periodo in cui la piattaforma rimane aperta.

Dopo le ore 23:59 del 15 settembre 2026 non sarà più consentito cancellare, correggere o trasmettere nuovamente l’istanza.

È inoltre importante considerare che la nuova domanda acquisirà una diversa posizione nell’ordine cronologico delle trasmissioni.

Le concessioni saranno infatti disposte mediante uno o più decreti, tenendo conto dell’ordine di invio delle richieste e dell’esito dei controlli previsti.

Come potrà essere utilizzato il credito riconosciuto

L’agevolazione non sarà erogata mediante accredito diretto sul conto corrente dell’impresa.

Una volta riconosciuto, il credito sarà reso disponibile all’interno del cassetto fiscale, nella sezione relativa ai crediti agevolativi, e potrà essere utilizzato in compensazione tramite modello F24, secondo le modalità stabilite.

Il nuovo credito d’imposta è distinto dall’ordinario rimborso delle accise previsto per il gasolio commerciale e può essere cumulato con quest’ultimo, a condizione che il totale delle agevolazioni ricevute non superi la spesa effettivamente sostenuta per il carburante ammesso al beneficio.

Per le imprese di autotrasporto, quindi, le prossime due settimane saranno decisive soprattutto dal punto di vista della corretta predisposizione della documentazione.

Prima di trasmettere la domanda sarà opportuno verificare con particolare attenzione fatture, quantità di carburante, targhe dei veicoli, date effettive dei rifornimenti, importi e classificazione CARB/NOCARB.

Considerata la finestra temporale limitata a quindici giorni e la possibilità di rimediare a eventuali errori solamente entro la scadenza del 15 settembre, la precisione e la completezza dei dati rappresentano un elemento fondamentale per poter accedere correttamente al credito d’imposta.


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