Il Ministero dello sviluppo economico, con una recente Risoluzione, fornisce alcuni chiarimenti in merito alla possibilità di intraprendere un'attività di vendita dei propri prodotti su Internet sia nel caso di un imprenditore agricolo che nel caso di un artigiano.
Il Ministero precisa che la vendita di prodotti sul web è soggetta alla presentazione di una SCIA al Suap, qualora l'attività svolta sia basata sull'acquisto e rivendita dei prodotti ai consumatori finali. Pertanto, nel caso di acquisto e rivendita di prodotti tra imprese (business to business), così come per agricoltori e artigiani, non vige l'obbligo amministrativo di presentare la Scia al Suap per commercio elettronico.
Vendita diretta nei locali di produzione
Le norme del D.lgs n.114/1998 non si applicano agli artigiani iscritti all'Albo Artigiani (art. 5, primo comma, Legge 443/1985), per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, oppure per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio.
Inoltre, con apposita circolare il Ministero ha chiarito a suo tempo che tale esclusione è valida anche per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria di aziende industriali. Resta fermo che, qualora la vendita di beni di propria produzione non venga svolta nei locali di produzione o adiacenti, allora anche l'artigiano, di prassi, dovrà presentare una SCIA per commercio al dettaglio. La domanda sorge spontanea:"L'artigiano che vende i propri prodotti sul web, deve o non deve presentare la SCIA al Suap per commercio elettronico?".
Con la prima Circolare MISE sull'argomento (n. 3547/c del 17/6/2002), il Ministero aveva precisato che il produttore artigiano era escluso dall'obbligo di presentare la Scia "Ai fini di detta esclusione è fatto però obbligo agli artigiani di evidenziare ai consumatori, all'interno del sito impiegato per l'attività online, che la vendita si conclude presso i locali dell'azienda".
Infine, con la Risoluzione in commento, il Ministero precisa ulteriormente che nel caso di impresa artigiana (per effetto di quanto disposto dall'articolo 4, comma 2, lettera f) del Dlgs 114/1998) la stessa non è tenuta alla presentazione della SCIA (ai sensi dell'articolo 18 del medesimo Dlgs 114/1998 così come modificato e integrato dall'art. 68 del Dlgs 59/2010), pertanto può legittimamente, senza sottostare ad alcun adempimento, vendere via web i propri prodotti.
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