Superato il primo semestre dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi per i contribuenti con volume di affari superiore a 400 mila euro, la mancata trasmissione
dei dati relativi ad operazioni effettuate in tale periodo non è sanzionabile se l’esecuzione dell’adempimento omesso avviene entro il prossimo 30 aprile 2020.
E’ quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 10 febbraio 2020, n. 6,che riconosce in tema di errori del contribuente la possibilità di regolarizzare senza applicazione di sanzioni amministrative l’esecuzione dell’adempimento omesso non oltre la scadenza del 30 aprile 2020 previsto per la presentazione della dichiarazione Iva relativa al periodo d’imposta 2019.
Si ricorda, infatti, che “le sanzioni previste dal comma 6 non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione”, in risposta alle potenziali difficoltà in sede di prima applicazione dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri.
Pertanto, i soggetti obbligati ai corrispettivi telematici nel periodo transitorio dal 1° luglio 2019 al 31.12.2019, anche se privi di Registratore Telematico e dunque hanno certificato i corrispettivi per mezzo di scontrini e ricevute fiscali, possono procedere alla trasmissione dei dati nei termini più ampi previsti per la presentazione della dichiarazione IVA, senza applicazione di alcuna sanzione amministrativa.
Menu Principale
- Home
- In primo piano
- In Evidenza
- Servizi
- Chi siamo
- Utilità
- CNA Online
- Video
- Photogallery
- Contatti
Chi è online
Abbiamo 141 visitatori e nessun utente online