Torna la norma anti-caldo: stop al lavoro nelle ore più rischiose

Nel mezzo di un’ondata di calore eccezionale, il consiglio dei Ministri dà il via libera alla misura già adottata in passato

Di fronte alle eccezionali temperature che interessano tutta Europa, il Governo interviene nuovamente per tutelare la salute dei lavoratori maggiormente esposti alle alte temperature. Il Consiglio dei ministri ha infatti approvato un decreto legge che ripristina le misure già adottate negli anni precedenti, consentendo alle imprese di sospendere o ridurre temporaneamente l’attività lavorativa nei casi di condizioni climatiche estreme.

Il provvedimento prevede la possibilità di accedere, in deroga, agli strumenti di integrazione salariale quando le eccezionali ondate di calore rendano impossibile o pericoloso proseguire le attività lavorative.

Le indicazioni operative ricalcano quelle già fornite dall’Inps negli anni passati. In particolare, il ricorso alla cassa integrazione può essere valutato quando la temperatura supera i 35 gradi centigradi oppure quando, pur restando al di sotto di tale soglia, l’elevata umidità determina una temperatura percepita significativamente più alta. Nella valutazione delle richieste, infatti, assume un ruolo determinante il rapporto tra temperatura e tasso di umidità, che può accrescere sensibilmente il rischio per la salute dei lavoratori.

La decisione di sospendere o ridurre l’attività deve tenere conto di diversi fattori: la tipologia delle lavorazioni svolte, l’ambiente in cui si opera, i materiali utilizzati e le attrezzature impiegate. Incidono inoltre le condizioni specifiche dei lavoratori, compreso l’obbligo di indossare dispositivi di protezione individuale particolarmente gravosi, come caschi, tute o altri equipaggiamenti che aumentano lo stress termico.

Le categorie maggiormente interessate sono quelle impegnate in attività all’aperto durante le ore più calde della giornata, come gli addetti dell’edilizia, della manutenzione stradale e urbana e dei servizi di pubblica utilità. Le tutele si estendono però anche ai lavoratori impiegati in ambienti chiusi quando, per cause imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro, non sia possibile garantire adeguati sistemi di ventilazione o raffrescamento, oppure quando tali impianti risultino incompatibili con il ciclo produttivo.

Nei casi in cui le condizioni climatiche rendano rischioso il proseguimento dell’attività, le aziende potranno quindi ricorrere alla sospensione o alla riduzione dell’orario di lavoro, con accesso alla cassa integrazione ordinaria e agli strumenti di sostegno al reddito previsti dal Fondo di integrazione salariale (Fis) e dai Fondi bilaterali.

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