“Artigianale” nella pubblicità: sì, solo se iscritti all’Albo delle imprese artigiane

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Dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy arrivano i primi chiarimenti operativi sulla nuova disciplina che regola l’utilizzo del termine “artigianale”. Le indicazioni ministeriali definiscono il perimetro applicativo della legge n. 34 del 2026 e offrono alle imprese strumenti utili per orientarsi nell’uso corretto di una denominazione che richiama uno dei tratti distintivi del Made in Italy.

Un intervento accolto positivamente dalle principali organizzazioni dell’artigianato che sottolineano infatti come i chiarimenti del Ministero contribuiscano a dissipare i dubbi interpretativi emersi dopo l’entrata in vigore della norma.

“Accogliamo con favore le precisazioni fornite dal Ministero – dichiarano i presidenti delle organizzazioni – perché consentono di definire con equilibrio l’ambito di applicazione della legge. La disciplina tutela il valore autentico dell’artigianato italiano e garantisce maggiore trasparenza nei confronti dei consumatori, senza comprimere la libertà d’impresa né impedire alle aziende di valorizzare la qualità, la tradizione e la lavorazione manuale dei propri prodotti”.

La legge stabilisce che il termine “artigianale”, così come ogni altro richiamo all’artigianato, possa essere utilizzato nella promozione di prodotti e servizi esclusivamente dalle imprese iscritte all’Albo delle imprese artigiane. Le FAQ chiariscono però che l’obiettivo della norma è proteggere una precisa qualifica giuridica e imprenditoriale, distinta dal semplice ricorso a tecniche manuali o tradizionali.

Tra gli esempi riportati dal Ministero figura il caso del settore alimentare. Un bar che produce internamente il gelato ma non risulta iscritto all’Albo non potrà promuoverlo come “gelato artigianale”. Potrà invece utilizzare espressioni quali “gelato di produzione propria”, “gelato fatto ogni giorno” o “preparato con lavorazioni tradizionali”. Diverso il caso di un esercizio che commercializza gelato proveniente da un’impresa artigiana iscritta: in tale circostanza il prodotto potrà essere definito correttamente “artigianale”, purché la provenienza sia dimostrabile in caso di controlli.

Analogo il principio applicato alle imprese che ricorrono a lavorazioni manuali. Una grande azienda che realizza pasta confezionata attraverso alcune fasi eseguite a mano non potrà indicare in etichetta la dicitura “pasta artigianale” se non possiede la qualifica prevista dalla legge. Resta comunque possibile valorizzare il prodotto attraverso formule come “fatto a mano”, “lavorato secondo tradizione”, “realizzato con strumenti tradizionali”, “autentico della tradizione italiana” o semplicemente “di qualità”.

Le FAQ dedicano inoltre attenzione ai prodotti che incorporano componenti o ingredienti provenienti da imprese artigiane. Un produttore di mobili che utilizza maniglie forgiate da un laboratorio artigiano non potrà qualificare come “artigianale” l’intero manufatto, ma potrà evidenziare l’origine artigiana di quel singolo componente. Lo stesso criterio vale per un liquore ottenuto industrialmente con ingredienti acquistati da imprese artigiane: il riferimento all’artigianalità resta limitato all’ingrediente e non può estendersi al prodotto finale.

I chiarimenti interessano anche commercianti, negozi e piattaforme di e-commerce, che potranno continuare a vendere e promuovere prodotti artigianali realizzati da imprese iscritte all’Albo, a condizione di poterne attestare la provenienza. Allo stesso modo, hobbisti e produttori occasionali presenti in fiere e mercatini potranno descrivere i propri manufatti come “fatti a mano”, “realizzati personalmente”, “creati con tecniche tradizionali” o “pezzi unici”, senza però utilizzare il termine “artigianale” in assenza della specifica qualifica.

Infine, il Ministero precisa che la nuova disciplina non incide sulle normative speciali già in vigore, comprese quelle relative alla birra artigianale e alle Indicazioni Geografiche Protette dei prodotti artigianali e industriali.

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